Un nuovo Registro, una Ventanilla Única Estatal Española ci hanno portato i Re Magi quest’anno!
Ecco come funzioneranno il nuovo registro degli affitti brevi e lo Sportello unico digitale.
Questa misura comporta difficoltà, ad esempio sapere se il tipo di contratto di locazione utilizzato è soggetto a questa regola. La registrazione sarà effettiva da luglio 2025.
Il BOE prima di Natale ci ha portato la pubblicazione del Regio Decreto 1312/2024, che incide integralmente sugli affitti temporanei.
La giustificazione di questo Regio Decreto, secondo il suo preambolo, è quella di stabilire le basi statali per un’adeguata conformità ad una norma europea: il regolamento (UE) 2024/1028.
Una nuova burocrazia fondata su precetti quantomeno discutibili, come l’impatto degli affitti stagionali sulla scarsa disponibilità di affitti a lungo termine, o su problemi di scarso impatto pratico, come i contratti di affitto stipulati in violazione della legge. Principalmente la norma affronta due temi: la creazione di uno Sportello Unico Digitale per le Locazioni e una procedura di Registrazione Unica delle Locazioni.
- Lo sportello unico digitale per ‘le locazioni’ sarà una sorta di “portale digitale nazionale unico” in cui locatori (host), piattaforme online e autorità nazionali, regionali e locali incrociano e condividono i dati sui contratti di locazione temporanea esercitati su alloggi.
- E per recarsi a questo nuovo sportello unico, bisognerà ottenere un “numero di registrazione” attraverso la procedura di Registrazione ‘Locazione Unica’. Chi cioè vuole prendere in locazione un immobile urbano per scopi diversi dalla residenza abituale e in via temporanea, e prende in affitto un alloggio ammobiliato o parte di esso, deve seguire questo iter e ottenere la registrazione numerata. Tale registro entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2025, una volta terminato il periodo transitorio necessario per l’adeguamento delle imprese e delle amministrazioni alle disposizioni della norma.
Le difficoltà del nuovo Registro
La prima difficoltà che incontriamo è sapere se il tipo di contratto di locazione che stiamo stipulando per la nostra casa è assoggettato a questa normativa. Ma non sarà l’unico, quindi, per trattare correttamente questo Regio Decreto occorre confrontarsi e discernere tra le competenze e i poteri di ben nove enti (Registro immobiliare, Registro beni mobili, Collegio degli Ufficiali delle Imprese Immobiliari e Commerciali della Spagna, gli stessi Ufficiali del Registro, Ministero dell’Edilizia e dell’Agenda Urbana, Direzione Generale di Pianificazione e Valutazione, Amministrazione Autonoma, Amministrazione Locale e, infine, le piattaforme online) con due regimi di fonti diverse (quella della Legge sui Mutui e quella generale degli articoli 112 e seguenti della Legge sulla Procedura Amministrativa Comunale) .
L’insicurezza giuridica è terreno fertile per alimentare dubbi ed incertezze tra i cittadini, poiché non si è mai sicuri se si stiano facendo le cose bene o male. Non si sa mai se da un momento all’altro la spada di Damocle si abbatterà su di noi sotto forma di un procedimento sanzionatorio amministrativo con importi a molti zeri. E il messaggio nel preambolo della norma è chiaro: offrite le vostre case in locazione a lungo termine (locazione urbana per residenza abituale), se non volete avere ostacoli e problemi.
Si parlerà delle inesattezze tecnico-giuridiche della norma, delle lacune e delle incertezze che si generano rispetto alla consueta casistica delle nuove locazioni, del regime sanzionatorio… Ma chi pagherà per queste incertezze? Sarà sempre il proprietario/host. Sempre che non sia altresì vittima degli inquiokkupa!
fonte: Avv. Juan Ramón Méndez Martos (È titolare del sito web www.abogadopisosturisticos.com e autore di diverse pubblicazioni accademiche in ambito giuridico. Specializzato in diritto delle abitazioni ad uso turistico).