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Imu ed iscrizione all’Aire… sono relazionati?

Come avevo indicato in un articolo precedente molti italiani residenti all’estero si sottraggono all’obbligo di iscrizione all’Aire.

La ragione principale è il timore di dovere pagare l’’IMU sulla casa di proprietà in Italia.

Sembra che la normativa sia sul punto di cambiare.

Nei giorni scorsi la commissione Esteri della Camera ha dato parere favorevole ad una nuova proposta di legge.

Si vuole equiparare il regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale e dell’imposta di registro relativamente ad immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Al di là del linguaggio burocratico la proposta di legge prevede che anche i cittadini Italiani iscritti all’Aire saranno esentati dal pagamento delle tasse sulla prima casa.

L’immobile dovrà essere situato nell’ultimo Comune di residenza in Italia e continuare ad essere a disposizione del proprietario.

Non può quindi essere locato a terzi o concesso in comodato d’uso. Ai fini IMU, per tali immobili si prevede l’assimilazione all’abitazione principale, dunque l’esenzione da imposta.

…e l’IMU per i pensionati?

Qui la normativa è già diversa.

La legge di bilancio per l’anno 2021 è intervenuta prevedendo, a partire dall’anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d’uso, l’imposta sia applicata nella misura della metà.

Senza condizionare tale agevolazione all’iscrizione all’AIRE.

Successivamente, con la legge di bilancio per l’anno 2022 è stata disposta, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell’IMU al 37,5 per cento.

Per concludere

Allo stato attuale il cittadino italiano iscritto all’’AIRE che possiede una casa di proprietà in Italia deve pagare l’IMU.

Se percepisce pensione pagata dallo Stato Italiano ha uno sconto del 50%

Se, come è probabile la nuova proposta di legge verrà approvata dal parlamento nessuno dovrà più pagare nulla.

Attendiamo con fiducia!

Qui il testo del parere approvato.

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la proposta di legge C. 956, recante «Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero», e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

rilevato che:

la proposta di legge modifica il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell’AIRE e che non risulti locata o data in comodato d’uso (articolo 1, comma 1);

inoltre, la proposta modifica la disciplina dell’imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l’acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all’estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);

preso atto che:

la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

segnalata l’opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,

esprime Parere favorevole.